CESSIONE CREDITI IN BLOCCO

I

PROVA DELLA CESSIONE DEL CREDITO 

? Tribunale di Napoli Sentenza n.14/2023 

Opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto e notificato da cessionaria del credito (credito finanziaria).

 

 

Costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. Civ, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798). Come è noto, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all’atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell’atto (cfr. Tribunale Lecce, 19/2/2021). In base alla disciplina speciale prevista dall’art. 58 TUB, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle Imprese dell’avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell’esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l’avviso della cessione, un’altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. civ., sez. III, 13.09.2018, n. 22268). Nonostante le peculiarità di simili operazioni economiche, le cartolarizzazioni non smarriscono, in sostanza, l’originaria natura di cessione del credito, al cui istituto sono pur sempre riconducibili, e le dimensioni del fenomeno non consentono comunque di derogare ai principi generali di cui agli artt. 1260 ss. cod. civ. prescritti per le cessioni del credito. Anche le cessioni in blocco, infatti, sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a carattere bilaterale e a contenuto traslativo intercorrente tra cedente e cessionario, senza che abbia alcun rilievo

l’adesione eventualmente manifestata dal terzo ceduto. La prova della validità dell’acquisto in capo alla cessionaria, dunque, va fornita preferibilmente mediante produzione del contratto di cessione, quale documento idoneo a fondare la legittimazione della parte. Occorre naturalmente che anche il testo contrattuale sia completo e che l’oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile. Non provano la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel “blocco” dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 1346 cod. civ. Va da sé, poi, che tale prova debba necessariamente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che hanno determinato l’acquisto finale: in caso di cessioni multiple o a catena, infatti, la validità della cessione “a valle” è inevitabilmente condizionata da quella a monte, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet.

 
 

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