Lo Studio Legale Chiarazzo (con sedi in Barletta e Bari) è autorizzato al patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio).
Per appuntamenti contattare l'Avvocato Ruggiero Alessandro Chiarazzo al n. 3282636369.
Nel gratuito patrocinio spetta allo Stato pagare sia la parcella dell'avvocato sia i costi amministrativi legati al processo. In caso di vittoria del soggetto ammesso al gratuito patrocinio, lo Stato recupera le spese addebitandole alla parte sconfitta.
Il gratuito patrocinio garantisce il diritto di difesa, quindi di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste, il cui onorario sia a carico dello Stato, in capo a persone che:
E’ ammesso per:
- i processi civili
- i processi penali
- i processi tributari
- processi amministrativi.
Lo Studio Legale Chiarazzo, con sede a Barletta, garantisce la difesa con il gratuito patrocinio.
Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.
Chi può essere ammesso
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, il Decreto del ministero della Giustizia del 23 luglio 2020 (testo in calce) di adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - gratuito patrocinio.
È utile premettere che il patrocinio a spese dello Stato è un particolare istituto che consiste nel riconoscimento dell’assistenza legale gratuita, a carico dello Stato, a favore dei non abbienti che intendano promuovere un giudizio o difendersi e il cui reddito annuo non supera una certa soglia.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01. Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, se l'interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. Inoltre, l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese (v. Cass. Civ. n. 10053 del 2012).
Esclusione dal patrocinio in ambito civile
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. E’ però ammessa la prova contraria (Corte Cost., sentenza n. 139 del 2010).
Casi particolari
In alcuni casi, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è semplificata. Si segnalano, in particolare, le seguenti ipotesi:
Dove si presenta la domanda
Lo Studio Legale Chiarazzo (con sede a Barletta) provvederà a depositare l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
Come si presenta la domanda
Lo Studio provvede alla presentazione della domanda, l'avvocato Chiarazzo autentica la firma di chi sottoscrive la domanda.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda
Se il Consiglio dell’Ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.
Cosa si può fare se la domanda non viene accolta
L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.
(fonte: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.page)
L'avvocato Ruggiero Alessandro Chiarazzo è autorizzato al patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio) e riceve presso lo studio in Barletta.
Per appuntamenti contattare l'Avvocato Ruggiero Alessandro Chiarazzo al n. 3282636369.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 76 e 79 D.P.R. n. 115/2002, art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________
nato/a a ___________________________________(_____) il _____/_____/_________
residente a _________________________(____)via____________________________
domiciliato/a ________________________(____)via____________________________
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codice fiscale
cittadinanza____________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, la sussistenza delle condizioni di reddito previste dalla legge per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come risultante dall’ultima dichiarazione, secondo le modalità indicate nell'art. 76 del D.P.R. n. 115/02.
° di essere titolare di un reddito personale per l’anno_______ di € ________________
° che il proprio NUCLEO FAMILIARE convivente è composto, oltre che dal/dalla sottoscritto/a, dalle seguenti persone con i seguenti redditi:
1)________________________________nato/a a___________________il ____________
parentela________________________C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
reddito personale anno ______________€________________________
2)_______________________________nato/a a_____________________il ____________
parentela________________________C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
reddito personaleanno______________€___________________________
3)______________________________nato/a a_____________________il ____________
parentela________________________C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
reddito personale anno_______________€___________________________
4)_______________________________nato/a a_____________________il ____________
parentela________________________C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
reddito personale anno_______________€___________________________
5)______________________________nato/a a_____________________il ____________
parentela________________________C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
reddito personale anno_______________€___________________________
6)______________________________nato/a a_____________________il ____________
parentela________________________C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
reddito personale anno______________ €__________________________
che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, dal computo del reddito complessivo deve essere escluso il reddito dei sottoindicati familiari conviventi _________________________
__________________________________________________________________________
per i seguenti motivi:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Pertanto il REDDITO COMPLESSIVO (personale e dei componenti il nucleo familiare) da computare ai fini della presente istanza ammonta
per l’anno_____________ ad €_______________________
___________________ lì_______________
In fede_________________________________________________
VADEMECUM PATROCNIO A SPESE DELLO STATO NEL GIUDIZIO CIVILE INDICE I -Ammissione al patrocinio a spese dello Stato: condizioni e istanza (artt. 76 e 78 TU) II – Limite di reddito (artt. 76 e 77 TU) III - Contenuto dell'istanza IV- Competenza territoriale (art 124 TU) V – Iter della domanda VI– Sanzioni VII– Ambito VIII – Effetti dell’ammissione al beneficio (ART. 131 TU) IX - La definizione del giudizio (artt. 133 – 134 TU) X - Attività stragiudiziale e Patrocinio a spese dello Stato (art 74 TU) XI – La presentazione dell’istanza di liquidazione XII - Opposizione al decreto di pagamento XIII - La consulenza tecnica XIV - Deontologia professionale e Patrocinio a Spese dello Stato VADEMECUM PATROCNIO A SPESE DELLO STATO L’ordinamento italiano riconosce e garantisce il diritto al patrocinio gratuito a spese dello Stato come diritto fondamentale della persona. L'art. 24 della Costituzione, infatti, definisce il diritto alla difesa come diritto inviolabile dell'individuo e afferma che "Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione". La normativa del patrocinio a spese dello stato (d’ora in poi, per brevità PSS) è contenuta nel Testo Unico in materia di spese di giustizia, DPR. 30 maggio 2002, n.115 (di seguito TU), nella parte III, articoli 74-145, disciplina la materia. I -Ammissione al patrocinio a spese dello Stato: condizioni e istanza (artt. 76 e 78 TU) L'interessato che si trovi nelle condizioni previste dalla legge e non versi nei casi di esclusione (artt. 91 e 121 DPR n. 115/2002 e successive modifiche ) può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Pertanto, possono essere ammessi: 1. i cittadini italiani; 2. gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano al momento dei fatti; 3. le persone emigrate dall’estero che non possiedono alcuna cittadinanza, perché priva di quella d’origine e non in possesso di un’altra (cd. apolidi); 4. gli enti e le associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica. Laddove sia già indicata la scelta del difensore, deve essere anche autenticata dal medesimo. Con riferimento al deposito materiale dell’istanza, la stessa dovrà necessariamente essere presentata dall’Avvocato iscritto nelle liste del GP tramite la piattaforma RICONOSCO, previa autenticazione. Detta modalità di presentazione dell’istanza è obbligatoria anche per gli avvocati di altri Fori. Il difensore deve essere scelto tra quelli inseriti nell'elenco degli avvocati abilitati a patrocinare a spese dello Stato; tale elenco è a disposizione presso ogni Consiglio dell'Ordine. L'interessato può nominare un solo difensore. II – Limite di reddito (artt. 76 e 77 TU) Il limite di reddito per l’ammissione al PSS è definito ogni due anni dal Ministero di Giustizia (art 77 DPR 115/02): solo chi non supera questa soglia può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. A tal fine bisogna considerare il reddito: − del richiedente; − dei familiari conviventi (coniugi, figli, genitori). Per familiari conviventi devono intendersi, in generale, quelli indicati nei Pubblici registri dell'Anagrafe presso il Comune di residenza. Tali soggetti concorrono ai fini del cumulo dei redditi (salvo in caso di giudizi relativi a diritti della personalità ovvero in caso di conflitto tra interessi del richiedente e quelli degli altri familiari, comprese le curatele minorili) Da evidenziare che la giurisprudenza si è consolidata, negli ultimi anni, nell'estendere il concetto di famiglia anagrafica, con conseguente cumulo reddituale, anche al familiare detenuto ed al convivente more uxorio. A tal fine, l’elemento discriminante da valutare è la coabitazione non occasionale, caratterizzata da rapporti affettivi continuativi, costante comunanza d’interessi e comune responsabilità, rapporti di assistenza continuativi, quali sintomi di un legame stabile e duraturo (non rilevano, invece, episodici contributi economici dati da soggetti affettivamente legati al non abbiente ma non inseriti nella sua organizzazione economica familiare, ovvero meri rapporti di coabitazione tra coaffittuari). Chi è materialmente a carico di altri (ad es. un genitore), ma non vi convive non deve sommare il proprio reddito a quello del familiare: in tal caso si tiene conto solo del reddito dell’interessato al beneficio. III - Contenuto dell'istanza La domanda, a pena di inammissibilità, deve contenere: a) la richiesta di ammissione al patrocinio con l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente, oppure l'indicazione dell'Ufficio Giudiziario avanti il quale verrà proposta la causa; b) le generalità del richiedente (compresa la cittadinanza) e del suo nucleo familiare risultante dal certificato anagrafico, unitamente ai codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'interessato (art. 46, comma 1, lett. o) DPR 28 dicembre 2000, n. 445) attestante la sussistenza delle condizioni di reddito complessivo del nucleo familiare determinato secondo i criteri di cui all'art. 76 sopra richiamati d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione; e) la specifica indicazione dell'oggetto di causa e le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con l'indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione (per la cause civili); f) le generalità delle altre parti in causa, unitamente ad ogni altra più opportuna indicazione e precisazione (anche al fine di orientare la valutazione della competenza territoriale del Consiglio dell'Ordine a decidere sull'istanza). Gli interessati, se il Giudice procedente o il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. IV- Competenza territoriale (art 124 TU) Il Consiglio dell’Ordine territorialmente competente a decidere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si determina ai sensi dell’art. 124, co. II, DPR 115/2002. Si individua in quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, il Consiglio dell'Ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Pertanto, per il caso di: − processo pendente: il Consiglio dell'Ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il Giudice davanti al quale il giudizio è già radicato; − processo non ancora pendente: la domanda andrà presentata all’Ordine del luogo dove verrà instaurata effettivamente la controversia; − ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti: il COA dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento da impugnare. V – Iter della domanda IL COA deve verificare: sia la ricorrenza delle condizioni (anche di reddito) sia la non manifesta infondatezza delle pretese sostanziali ed emette uno dei seguenti provvedimenti: a) accoglimento della domanda; b) non ammissibilità della domanda; c) rigetto della domanda trasmette copia del provvedimento all’interessato, al Giudice competente per la verifica dei redditi dichiarati. Se la domanda non viene accolta l’interessato può riproporre la richiesta al Giudice che decide con decreto. VI– Sanzioni Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio. La condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Le pene suddette si applicano, altresì ,nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d). VII– Ambito L’istituto del patrocinio a Spese dello Stato è previsto per il processo civile. La stessa normativa si applica nel processo amministrativo, contabile e tributario. Il beneficio del patrocinio a spese dello Stato compete anche per “gli affari di volontaria giurisdizione” (art. 74 comma 2 DPR 115/2002) e quindi per tutte le procedure di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, dall'istanza di nomina ai singoli procedimenti autorizzativi giudiziali. Deve in ogni caso trattarsi di procedimenti che prevedano il “patrocinio” (cioè l'assistenza di un difensore nelle procedure previste dal codice di procedura civile), con esclusione quindi delle attività di assistenza - sostanziale - prestata da curatori, tutori, notai ed altri operatori. I requisiti di ammissione (reddituali e relativi ad eventuali condanne penali per i reati previsti dall’art.76 comma 4-bis DPR 115/2002) andranno esposti e valutati con riferimento alla persona interessata e non a quella dell’istante, la normativa tutela infatti il patrocinio degli interessi propri del cittadino non abbiente, che non coincidono necessariamente con quelli degli altri legittimati alla proposizione del ricorso. L’istante avrà cura di mettere in luce eventuali ragioni di conflitto d’interesse fra l’interessato ed i familiari conviventi, relative alla specifica vertenza per cui si chiede il beneficio e tali da determinare l’esclusione del cumulo reddituale familiare ai sensi dell’art. 76 DPR 115/2002 (es.: controversie o pratiche successorie di volontaria giurisdizione). Deve ritenersi che per la domanda iniziale di nomina dell’ADS sussista in ogni caso l’esenzione dal cumulo ai sensi dell’art.76 comma 4 DPR 115/2002, trattandosi di accertamento di status personale, rientrante nell’ambito dei diritti della personalità Per i ricorsi diretti alla nomina dell’ADS è necessario indicare e/o documentare sommariamente i requisiti di cui all’art. 404 cod. civ. (infermità o menomazioni anche parziali o temporanee che determinino l’impossibilità di provvedere ai propri interessi), che costituiscono anche “le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione” ai sensi dell’art. 122 DPR 115/2002. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse (art. 75 TU). VIII – Effetti dell’ammissione al beneficio (ART. 131 TU) Una volta ottenuta l'ammissione della parte, si sarà in presenza di due tipologie di spese: alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. Sono spese prenotate a debito (ossia sono spese vive il cui versamento non è richiesto alla Parte): a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; b) l'imposta di bollo nel processo contabile; c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile; d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; f) i diritti di copia. Sono spese anticipate dall'erario (ossia corrispettivi versati direttamente dall’Erario): a) gli onorari e le spese dovuti al difensore; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile; c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi; d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile; e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile; f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. Le spese processuali si possono raggruppare in due tipi, Spese Personali e Spese Solidali e tale distinzione risulta importante ai fini del recupero da parte dello Stato. In particolare, tra le Spese Personali vengono annoverate: il contributo unificato, le spese di notifica, l’imposta ipotecaria e catastale, i diritti di copia, gli onorari e le spese del difensore, le indennità dovute ai magistrati ai dipendenti appartenenti agli uffici giudiziari e agli ufficiali giudiziari per le trasferte, le indennità e le spese sostenute dai testimoni, dai notai, dagli ausiliari del giudice e dal c.t. di parte, le spese per la pubblicità legale dei provvedimenti del giudice, le spese per il compimento dell’opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta Ex art. 57 comma 1 D.P.R. 26.10.1986 n. 131 l’unica spesa solidale nei confronti dello Stato è l’imposta di registro che prescinde dal principio della soccombenza processuale. IX - La definizione del giudizio (artt. 133 – 134 TU) Generalmente il processo civile termina con un provvedimento che costituisce titolo esecutivo (sentenza o decreto) e che dispone in ordine alla liquidazione delle spese, determinata in base al principio della soccombenza. L’art. 133 del DPR 115/2012, rubricato “Pagamento a favore delle spese” prevede infatti che “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”. Da ciò consegue che, a seguito della definizione del processo, l'Ufficio recupero crediti attiverà la procedura di recupero delle spese di giustizia ripetibili nei confronti della parte soccombente. Tuttavia la parte ammessa al PSS sarà soggetta all'azione di rivalsa da parte dello Stato: se lo Stato, tramite il proprio concessionario non recupererà le spese processuali dalla parte abbiente soccombente e la parte ammessa al beneficio, con la definizione della lite, avrà conseguito a seguito della sentenza o della transazione almeno il sestuplo delle stesse. Sussiste, per altro, un preciso obbligo deontologico di avvisare la parte ammessa al beneficio di detta circostanza. Ricapitolando, se il soggetto ammesso al gratuito patrocinio vince la causa: - il pagamento delle spese legali, come da regole generali, è a carico della parte soccombente che dovrà eseguire il pagamento a favore dello Stato (art. 133 DPR 115/2002) a seguito di rivalsa. Lo Stato può esercitare la rivalsa verso il soggetto ammesso al gratuito patrocinio: -se, per sentenza o transazione, la parte ammessa abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese (ossia un importo sei volte maggiore delle spese, quindi, se le spese ammontano a 100 euro e la parte ne ha ottenuto 1.000, ha conseguito più di un sestuplo delle spese e dovrà rifonderle allo Stato), -nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio. Infine, la rivalsa può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito. TRANSAZIONE della lite (Art. 134, comma 3 - DPR 115/2002 – Recupero delle spese) Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo. In tale ipotesi, si raccomanda che i difensori chiedano alla Cancelleria il dettaglio di tutte le spese annotate nel Foglio notizie contenuto nel fascicolo SIAMM e di provvedere, in sede di transazione, a determinare il soggetto/i soggetti tenuti convenzionalmente al loro pagamento. In difetto l'Ufficio spese pagate procederà come previsto dall'articolo in esame ai commi 2 e 3. ESTINZIONE o RINUNCIA del giudizio (Art. 134, comma 4 - DPR 115/2002 – Recupero delle spese) In queste ipotesi, ai sensi dell'art. 128 T.U. il difensore dell’ammesso al gratuito patrocinio ha l’obbligo di chiedere l’estinzione del processo cancellato ai sensi dell’articolo 309 c.p.c. L'art. 134 T.U., al IV comma, stabilisce che l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito (di cui all’ art. 131, comma 2, DPR 115/2002) Nelle ipotesi di cui all'art. 307, comma 2 e 3 c.p.c. (vale a dire nei casi in cui l'estinzione è conseguenza del mancato adempimento dell'atto nel termine perentorio prescritto dalla legge o dal Giudice) l'attore o il ricorrente, diverso dalla parte ammessa al patrocinio, dovranno provvedere al pagamento delle spese prenotate a debito, salvo il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dell'ammesso al beneficio, mentre le spese anticipate verranno in ogni caso recuperate nei confronti del soggetto beneficiario. Se viceversa, la causa viene cancellata ai sensi dell’art 309 cpc (e nei casi diversi da quelli disciplinati dai commi 2 e 4) tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate indipendentemente dal beneficio conseguito dalla lite, mentre le spese anticipate rimangono a definitivo carico dello Stato. CANCELLAZIONE della CAUSA dal RUOLO Se la causa viene cancellata dal ruolo ai sensi dell’art. 309 c.p.c., tutte le parti sono solidalmente tenute al pagamento delle spese prenotate a debito. La parte ammessa al PSS è tenuta al pagamento indipendentemente da quanto conseguito. Parrebbe escluso il recupero delle spese anticipate, che rimangono a carico dello Stato. La disposizione del comma in commento va letta congiuntamente all’art. 128 T.U., che impone al difensore della parte ammessa di chiedere la dichiarazione di estinzione del processo, proprio se cancellato dal ruolo ex art. 309 c.p.c COMPENSAZIONE DELLE SPESE Per il caso in cui il giudizio si concluda con una compensazione delle spese, si avranno le seguenti ipotesi: 1) Compensazione totale In questa ipotesi, lo Stato non avrà diritto a recuperare le spese anticipate e prenotate a debito. La registrazione del provvedimento sarà, tuttavia, soggetta a regole differenti a seconda del soggetto richiedente. a) Registrazione del provvedimento chiesta dalla PARTE AMMESSA L'imposta sarà prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, se questa è parziale, mentre l'altra metà sarà pagata dall'altra parte. b) Registrazione del provvedimento chiesta dalla PARTE NON AMMESSA Se la registrazione è chiesta nel proprio interesse dalla parte non ammessa l'imposta sarà a carico integrale della stessa ai sensi dell'art. 132 T.U. 2) Compensazione parziale Se le spese sono compensate parzialmente, occorre tener conto della soccombenza e distinguere le spese “personali” da quelle “solidali”. Se il giudice dovesse dichiarare compensate parzialmente le spese e condannare la parte ammessa al patrocinio al pagamento della parte residua per • le spese personali: non vi sarà titolo per il recupero e le stesse, pertanto, resteranno a carico dell'Erario; • le spese solidali: considerato che l’imposta di registro prescinde dalla soccombenza, metà dell’importo sarebbe a carico del non ammesso e l’altra metà a carico dell'ammesso. Poiché quest'ultimo è stato condannato al pagamento della parte residua, la sua parte rimarrebbe a carico dell’Erario, mentre la parte del vittorioso dovrebbe essere recuperata nella quota prevista dalla compensazione. Se il giudice dichiarasse compensate parzialmente le spese e condannasse la parte non ammessa al pagamento della parte residua per: • le spese personali: dovrebbe essere recuperata la quota non compensata. • le spese solidali: ricordando che l’imposta di registro prescinde dalla soccombenza, metà dell’importo sarebbe a carico della parte non ammessa e l’altra metà a carico dell'ammesso ma, poiché la parte non ammessa è stata condannata, da quest'ultima lo Stato dovrebbe recuperare non solo la sua quota ma anche quella spettante alla parte ammessa non compensata. 3) SOCCOMBENZA DELLA PARTE AMMESSA AL PATROCINIO Nel momento in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio perde il giudizio possono verificarsi due ipotesi: se non c’è condanna alle spese, non deve sostenere spese poiché il suo avvocato viene pagato dallo Stato; viceversa, se c’è condanna alle spese la parte ammessa al gratuito dovrà pagarle e, quindi, corrispondere l’importo stabilito dalla sentenza in favore della controparte (o del suo avvocato). Di recente, per la Cassazione Civile 13/11/2020, n. 25653: “l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra parte, risultata vittoriosa.” In conferma di Cass. n. 8388 del 31/03/2017, Cass. civ. n. 10053 del 19/06/2012 e Tribunale di Pesaro Sez. I, Sent., 05/03/2016. X - Attività stragiudiziale e Patrocinio a spese dello Stato (art 74 TU) L’art. 74, comma 2, del D.P.R. 115/2002 stabilisce che: “E' altresì assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate” e il successivo art. 75, al comma 1, precisa che “L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”. Il tenore letterale delle due disposizioni ha indotto la giurisprudenza ad escludere dall’ambito di applicazione dell’istituto l’attività stragiudiziale. “La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24723 del 23.11.2011, ha ribadito il principio per cui il patrocinio a spese dello Stato comprende le sole attività giudiziali precisando, tuttavia, che in esse rientrano quelle attività stragiudiziali che “essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè di quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio...”. Anche successivamente, sia pure in via incidentale, la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9529 del 19.4.2013, è ritornata sull’argomento, “….dopo aver affermato che l’attività professionale di natura stragiudiziale che l’avvocato si trova a svolgere nell’interesse del proprio assistito non è ammessa al patrocinio, in quanto esplicantesi fuori del processo, con la conseguenza che il relativo compenso si pone a carico del cliente, ha precisato che, ove si tratti di attività professionale svolta in vista della successiva azione giudiziaria, “essa deve essere ricompresa nell’azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato: sicché in relazione ad essa il professionista non può chiedere il compenso al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato”. Questo significa che l’attività stragiudiziale che è preliminare all’inizio di un contenzioso processuale, che poi effettivamente ha inizio ed è assistito con il gratuito patrocinio, non può avere autonomia di parcellazione e deve essere considerata parte di quello che poi verrà liquidato in sede di compensi del gratuito patrocinio. Detta attività verrà quindi ricompresa in quella complessivamente appartenente all’azione stessa ai fini della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato; per l’effetto, l’avvocato non potrà chiederne il compenso direttamente al cliente ammesso al patrocinio gratuito, perché altrimenti porrebbe in essere una condotta valutabile in sede disciplinare. L’introduzione nel nostro ordinamento giuridico di due istituti che, a pieno titolo, rientrano nell’attività stragiudiziale ovvero la mediazione e la negoziazione assistita, pongono, pertanto problemi interpretativi e richiedono, alcune precisazioni. Mediazione Il D.L nr. 28/2010 ha introdotto l’istituto della mediazione civile e commerciale distinguendone tre ipotesi, quella obbligatoria in determinate materie espressamente elencate, quella delegata dal Giudice e quella facoltativa e ha qualificato le prime due come condizioni di procedibilità della domanda giudiziale. La mediazione obbligatoria, successivamente alla declaratoria di illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell’art. 5, co. 1, D. Leg 28/2010 con sentenza n. 272/12 della Corte Costituzionale, è stata reintrodotta con il D.L. 69/13 (convertito con modifiche nella L. 98/13) che ha altresì previsto come obbligatoria l’assistenza del Legale. L’art. 17, comma 5 bis, del D. Leg 28/10 prevede soltanto che il richiedente l’ammissione al beneficio del PSS depositi una dichiarazione sostitutiva attestante le condizioni economiche onde andare esente dal versamento dell’indennità prevista per il procedimento di mediazione, ma nulla dice in merito al compenso del professionista. Il vuoto normativo, tuttavia, può essere colmato dai principi elaborati dalla Cassazione con le due sentenze innanzi citate. E cioè, nell’ipotesi di mediazione obbligatoria ovvero delegata, conclusasi senza accordo, trattandosi di attività stragiudiziale prodromica all’instaurazione di una lite giudiziale e svolta in esecuzione di in un mandato alla lite, il compenso per le attività svolte dall’avvocato nel procedimento di mediazione a favore del cliente non abbiente, avente i requisiti per l’ammissione al PSS, potranno essere poste a carico dello Stato. All’esito della causa, l’avvocato potrà chiedere al Giudice, quindi, la liquidazione complessiva delle spese e onorari di giudizio, comprendente anche i compensi per la obbligatoria fase stragiudiziale di mediazione. Il tenore letterale della normativa (artt.74 e 75 D.P.R. 115/2002 e art. 17, comma 5 bis, D. Leg 28/10), nonché i principi enunciati dalla Suprema Corte, escludono l’estensione del PSS alle ipotesi di mediazione obbligatoria ovvero delegata che si concluda positivamente, ossia con l’accordo, in quanto inesistente l’instaurazione di una causa ovvero la prosecuzione di quella già pendente. Resta preclusa, in ogni caso, l’estensione del PSS all’ ipotesi di mediazione facoltativa, ove, peraltro, la presenza dell’avvocato non è nemmeno prevista come obbligatoria. E d’altronde lo stesso d. Leg 116/2005, nelle cause transfrontaliere, nell’estendere l’ambito di applicazione del PSS alle attività stragiudiziali, lo limita a quelle previste come obbligatorie dalla Legge o delegate dal Giudice. Negoziazione assistita L’istituto della negoziazione assistita è stato introdotto con il DL 12.9.2014 n. 132, convertito senza modifiche con legge 10.11.2014 n. 162 ed è stato previsto come obbligatorio in materia di risarcimento dei danni da sinistri stradali nonché per il caso di richieste di pagamento, a qualunque titolo, di somme di denaro non superiori a € 50.000,00. Negoziazione assistita obbligatoria: L’art. 3, comma 6, della L. n. 162 del 10 novembre 2014 statuisce che “quando il procedimento di negoziazione è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 del DPR 115/2002 e successive modificazioni…A tal fine la parte è tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato”. Pertanto, dal tenore letterale della norma si ricava che, nella negoziazione assistita, anche obbligatoria, l’avvocato non possa chiedere al cliente non abbiente, pur avente i requisiti per l’ammissione al PSS, alcun compenso. Negoziazione assistita facoltativa ed in materia di famiglia: dalla stessa norma discende che dall’ambito di applicazione del PSS sono escluse e che, pertanto, il cliente, pur avendo i requisiti per l’ammissione al PSS, sarà tenuto al pagamento dell’onorario in favore dell’avvocato. Emergono chiaramente dubbi di costituzionalità dell’art. 3, comma 6, L. 162/2014 in relazione agli artt. 24 e 3 della Costituzione e dell’art. 76 DPR 115/2002. Tuttavia si evidenzia che la legge delega per la riforma del codice di procedura civile prevede l’estensione del gratuito patrocinio a mediazione e negoziazione assistita. La legge dispone che nei decreti attuativi si provveda anche: al comma 4 dell’art. 1.“all’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; nonché è prevista la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”; al comma 5, lettera d, dell’art. 1 :“a prevedere che l’atto di citazione contenga, in aggiunta ai requisiti di cui all’articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, l’ulteriore avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria ai sensi degli articoli 82 e seguenti del codice di procedura civile, in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all’articolo 86 del medesimo codice, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”. XI - LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI LIQUIDAZIONE L’art. 83 comma 3 bis (come introdotto dalla L.298/2015) prevede espressamente che la richiesta di liquidazione del compenso debba essere presentata necessariamente AL TERMINE DI OGNI FASE. Diversamente, la giurisprudenza ha chiarito che il difensore dovrà chiedere la liquidazione del compenso tramite una causa ordinaria. DINANZI il TRIBUNALE Normalmente si richiede che la domanda di liquidazione venga depositata dal legale al momento del deposito degli atti conclusivi; il tutto da trasmettersi in via telematica, con un deposito separato rispetto all’invio della conclusionale. All’istanza di liquidazione l’Avvocato dovrà allegare la nota spese e la copia della delibera di ammissione al patrocinio, oltre alla ricevuta Siamm (o indicazione del numero web siamm sulla istanza di liquidazione). La proposta di parcella dovrà essere redatta indicando le singole fasi svolte ed utilizzando i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche. I compensi saranno richiesti ed indicati al 100%; sarà poi il magistrato ad applicare le riduzioni del caso. IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI LIQUIDAZIONE Molto discusso è il problema relativo al termine entro cui depositare l’istanza di liquidazione e le eventuali decadenze correlate al suo decorso. In merito si segnala una recente Circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia del 10/01/2018 che, sollecitato in merito ai problemi insorti, precisa: “Nel testo unico sulle spese di giustizia non vi è l’indicazione di un termine di decadenza entro il quale l’avvocato sia tenuto a proporre l’istanza di liquidazione degli onorari relativi alla difesa svolta in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.” Di conseguenza, in conformità con quanto sostenuto anche da parte della giurisprudenza di merito, si ritiene maggiormente condivisibile l’opzione interpretativa secondo la quale “l’art. 83, co. 3 bis, d.P.R. 115/02, come introdotto dall’art. 1 comma 783, L. 28.12.2015 n. 208 … non può interpretarsi nel senso che abbia introdotto un termine di decadenza del difensore, né un termine invalicabile per il giudice, essendo al riguardo necessario, stante il carattere restrittivo di una simile esegesi, una formulazione esplicita, che all’evidenza manca; essendo invece preferibile considerare la norma come meramente indicativa, ai fini di maggiore razionalizzazione del sistema, del termine preferibile per la pronuncia, senza però sanzioni in caso di violazione.” TERMINE A PROVVEDERE PER IL MAGISTRATO La stessa circolare di cui sopra precisa che l’articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non ha introdotto un “termine a provvedere” per il magistrato, essendo ben possibile che quest’ultimo, in relazione al caso da decidere, ritenga necessario ovvero opportuno subordinare l’emanazione del provvedimento di liquidazione al deposito di documentazione ulteriore da parte dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come pure attendere gli esiti delle verifiche reddituali rimesse all’ufficio finanziario. Detta norma chiarisce, però, che il provvedimento di liquidazione del compenso (decreto di pagamento) deve essere emesso con atto distinto e separato rispetto al provvedimento che definisce il giudizio. QUANTO ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DA PARTE DEI MAGISTRATI Diverse e anomale sono spesso le liquidazioni operate dai Magistrati. Si segnala in tal senso il “Protocollo di intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata dei compensi in favore dei difensori di parti ammesse al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato (in materia civile)” approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 28 aprile 2017. L'auspicio era che detto Protocollo venisse adottato, tramite accordi con l'Autorità giudiziaria, possibilmente a livello distrettuale, al fine di uniformare le liquidazioni su tutto il territorio nazionale. Allegate a detto Protocollo vi sono infatti le tabelle di liquidazione standardizzata con la previsione delle ipotesi correlate alle diverse tipologie processuali. LE TEMPISTICHE PER OTTENERE IL PAGAMENTO. Per questa fase, non vi sono tempistiche prestabilite. I Tribunali, una volta liquidata la parcella, mandano la pratica presso la Corte d’Appello territorialmente competente che provvederà poi al pagamento. CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PAGAMENTO A FAVORE DELLO STATO Il difensore della parte ammessa al beneficio del PSS non può recuperare le spese, compenso e accessori liquidati dal magistrato e posti a carico della parte “abbiente” risultata soccombente. Ciò perché nel patrocinio a spese dello Stato si ha intanto un’eccezione al principio della soccombenza, dettato dall'art. 91 c.p.c., in quanto ai sensi degli articoli 82, 83 e 133 del T.U.S.G., la parte soccombente, diversa da quella ammessa al patrocinio, pur avendo perso la causa, non deve pagare le spese processuali, che vengono comunque anticipate dall’erario, e solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, l’erario cercherà di recuperare le spese che ha anticipato. Infatti l'art. 133 T.U recita: “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”, di guisa che il difensore non può che chiedere la liquidazione del proprio compenso da porre a carico dell'erario. Pertanto, anche se la parte beneficiata ha ottenuto un immediato vantaggio dalla causa, il suo difensore (pagato dallo Stato) non si premurerà di richiedere gli onorari alla controparte, e si limiterà a depositare la propria nota spese all’ufficio Spese di giustizia, per il pagamento. Come affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 21611 del 19/09/2017: “qualora nell’ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, DPR n. 115 del 2002, ex art 133, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l’eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale. In tal caso la parte soccombente beneficia di una dilazione dell’obbligo di pagamento disposto in sentenza. La sentenza, infatti, ai sensi dell’art. 282 c.p.c., è provvisoriamente esecutiva tra le parti, mentre lo Stato potrà richiedere le spese alla parte soccombente non ammessa al patrocinio solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’articolo 227 ter del T.U. In relazione alla successiva (se pur eventuale ricorrendone i presupposti) attività di recupero, è essenziale quindi nel provvedimento giurisdizionale l’espressa imputazione del pagamento a favore dell’erario, espressamente previsto per il processo civile dall’articolo 133. Il meccanismo normativo del TU spese di giustizia presuppone ovviamente per l’attività di recupero, l’esistenza di un titolo esecutivo costituito dal provvedimento del giudice. Provvedimento che, in applicazione dell’articolo 133 nel processo civile, TU spese di giustizia, condanni parte soccombente, diversa dall’ammessa al patrocinio, a rifondere allo Stato quanto anticipato e/o prenotato. Pertanto il magistrato, nel condannare al pagamento delle spese processuali anticipate e/o prenotate a debito, deve disporre che il pagamento avvenga a favore dello Stato. Che succede se invece nella sentenza il giudice ometta la disposizione che “ il pagamento avvenga a favore dello Stato”? In materia civile bisogna procedere con la correzione dell’errore materiale della sentenza e/o provvedimento che definisce il giudizio. LA FATTURAZIONE E LA CONSERVAZIONE I difensori iscritti nelle liste per il Patrocinio a Spese dello Stato che abbiano ottenuto il decreto di liquidazione da parte del magistrato, devono poi attendere l'invito dell'Ufficio Spese di Giustizia (secondo la prassi previgente) prima di procedere alla fatturazione elettronica; l'invito perverrà via mail e conterrà le indicazioni operative ed un prospetto riepilogativo della liquidazione. La legge finanziaria del 2008 ha introdotto l’obbligo, a carico dei fornitori, della fatturazione in forma elettronica nei confronti delle P.A. dello Stato ed ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche deve avvenire attraverso il sistema di Interscambio (SdI) “sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie”. La nozione “fornitori di beni e servizi nei confronti della P.A.” ricomprende anche la figura dell’avvocato (nonché tutti gli esercenti le libere professioni). I rimedi contro il rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio In caso di rigetto da parte del Consiglio dell’Ordine, vista la natura provvisoria del provvedimento, l'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto (art. 126 c. 3 DPR 115/2002) Se il processo non è ancora stato instaurato, l’istanza deve essere proposta al Presidente della Sezione competente. In caso di rigetto da parte del giudice: l'interessato, oppure il difensore, possono proporre opposizione, entro 20 giorni dalla notifica, davanti al Presidente del Tribunale (o Presidente della Corte d’Appello) al quale appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto (art. 99 DPR 115/2002). Il ricorso (procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.) è un procedimento contenzioso che comporta il pagamento del contributo unificato pari a € 98,00, anticipazione forfettaria pari a € 27,00. XII - Opposizione al decreto di pagamento In caso di liquidazione del compenso ritenuto non conforme alla richiesta, il difensore ha il diritto di proporre impugnazione avverso il decreto di pagamento delle spese di giustizia. Tale facoltà è disciplinata dal combinato disposto del T.U. sulle spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e del d. leg. 1 settembre 2011, n. 150, come meglio vediamo nelle singole norme di riferimento: il T.U. prevede all’art. 82 “Onorario e spese del difensore”. 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. 2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. 3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170” ed infine, con riferimento al giudizio di opposizione, all’art. 170 “Opposizione al decreto di pagamento” Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. “ Il suddetto rinvio alla disciplina dell’art. 15 del DL n. 150 del 2011 sancisce l’applicazione del rito sommario di cognizione ove non diversamente disposto dalla norma. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato: Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il Presidente del Tribunale; Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. COSTI Il reclamo prevede il versamento del contributo unificato, dei diritti forfettari di euro 27,00, oltre che le spese di notifica. ESITO DEL GIUDIZIO In caso di accoglimento del reclamo, l’ordinanza condanna il Ministero della Giustizia al pagamento dei compensi per il Patrocinio a Spese dello Stato nella misura determinata in sede di ripugnazione e dispone (o dovrebbe disporre) secondo la soccombenza la condanna del Ministero anche alle spese di lite. Pertanto, l’importo verrà pagato dal Ministero della Giustizia al difensore, non previa emissione di fattura, ma come nella normalità dei casi in caso di condanna al pagamento a carico della P.A. LA GIURISPRUDENZA La Giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi su di alcuni temi, particolarmente rilevanti, ovvero: giurisdizione esclusiva, legittimazione attiva e passiva, termine perentorio per l’impugnazione, poteri del Giudice. Il giudizio di opposizione, che ha natura di impugnazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e si svolge secondo le forme del rito civile, anche nel caso in cui l’attività di patrocinio sia stata svolta davanti al giudice amministrativo (Cass. 23 dicembre 2016, n. 26908 che statuisce come il ricorso si proponga al Presidente del Tribunale nel cui circondario abbia sede il Tar che abbia liquidato i compensi oggetto di impugnazione). In generale, il ricorso si propone entro 30 gg. al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato Quanto alla legittimazione all’azione, la Suprema Corte con la sentenza 20 dicembre 2016, n. 26378 afferma che il provvedimento di ammissione ai sensi del D.P.R. 115/2002 instaura un rapporto tra Stato e difensore, in forza del quale quest’ultimo è l’unico soggetto legittimato ad agire avverso il provvedimento che liquida le spese (e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, in quanto l’ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l’insorgenza di un rapporto che s’instaura tra il difensore e lo Stato. Il termine per la proposizione del ricorso avverso il decreto di liquidazione è di trenta giorni dalla comunicazione dell’avviso e, pertanto, il decreto di liquidazione può essere reso esecutivo - in mancanza di opposizione - solo decorsi gg. 30 dall’ultima comunicazione XIII - La consulenza tecnica Ai sensi dell’art. 131 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (TU sulle spese di Giustizia), «gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione». Sono invece anticipate dall’erario “le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi”. E’ oramai principio pacifico che la parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato possa avvalersi del beneficio anche con riferimento alle prestazioni del CTP o del CTU. Innanzi tutto il consulente deve presentare istanza di liquidazione al magistrato, che provvederà con decreto di pagamento. Con riferimento alle somme liquidate, poi occorrerà distinguere: Le cd spese vive, che verranno anticipate dallo stato (art 131 n. 4 lett. c); Gli onorari per i quali il pagamento a carico dell’Erario è prenotato a debito, previa infruttuosa escussione dell’onerato (art 131 n. 3) La relazione illustrativa alla norma in esame specifica che, con riferimento agli onorari, il Consulente dovrà: a) chiedere il pagamento alla parte onerata (la parte ammessa, in caso di CTP; la parte condannata al pagamento, in caso di CTU) In mancanza di indicazioni specifiche contenute nel decreto, sembra doversi ritenere che il legislatore abbia voluto lasciare autonomia al consulente nel richiedere l'annotazione successivamente, anche, al semplice invito bonario ad adempiere (ad esempio la classica raccomandata a/r), o all'esperimento infruttuoso di parte o addirittura di tutta la procedura esecutiva sino al pignoramento negativo Con riferimento poi alle "spese" sostenute dal consulente per "la vana escussione" dell'onorario dovutogli, deve ritenersi che in assenza di una espressa previsione normativa non possono essere prenotate a debito, anche se ai sensi dell'art. 1196 c.c. le spese per il pagamento sono a carico del debitore (Cass. penale 2004/23620, RV. 2228792). (v. Min. Giustizia, Dir. Generale Giustizia Civile, nota prot. n. 9539 de 25 gennaio 2006). b) in mancanza di spontaneo pagamento, il consulente dovrà presentare la domanda di prenotazione corredata da quei documenti che giustifichino la infruttuosità della richiesta di pagamento dell'onorario (raccomandata a/r, atto esecutivo e contestuale precetto per il quale non si sia ottemperato all'obbligo di adempiere, o pignoramento negativo), impedendo in tal modo al consulente, che abbia fatto domanda di prenotazione, di agire ulteriormente in proprio. Ne consegue che la prenotazione non avviene d’ufficio, bensì a domanda dell’interessato (Cass. Civ. sez. VI, 5 settembre 2012 n. 14888). La norma, in sostanza, consente al Consulente di richiedere il pagamento direttamente all'erario nel caso in cui "non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione"; a seguito della richiesta, pertanto, l'erario annoterà la spesa a futura memoria ai fini dell'eventuale successivo recupero (v. art. 3 lett. s TUSG)» La giurisprudenza della Consulta, ha chiarito che il consulente non soddisfatto nelle sue pretese dalla parte tenuta al pagamento può chiedere la prenotazione a debito del suo compenso, la cui liquidazione, però, resta condizionata all’effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell’ufficio giudiziario (Min. Giustizia, Dir. Giustizia Civile, 8 giugno 2016, prot. n. 107514). La parte ammessa al gratuito patrocinio che risulti soccombente al termine della causa, sebbene non sia tenuta a pagare il CTU, sarà obbligata invece a pagare le spese processuali alla controparte come l’onorario dell’avvocato. Nel caso in cui alla parte ammessa al gratuito patrocinio venga revocato tale beneficio nel corso del giudizio, essa dovrà sostenere le spese come un normale soggetto processuale. Parte della dottrina ritiene che possano essere liquidati i compensi del consulente per attività stragiudiziali, che essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè̀ di quelle attività̀ che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio (Cass. Sezioni Unite, 19 aprile 2013, n.9529, Corte di Cassazione 23 novembre 2011 n. 24723). Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (art. 81 T.U.) L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato da coloro che ne fanno domanda al Consiglio dell'Ordine di appartenenza. I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: − anzianità di iscrizione all'Albo Avvocati non inferiore a 2 anni; − assenza di sanzioni disciplinari -superiori all'avvertimento- irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; − attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione (è data la possibilità di indicare fino ad un massimo di 3 materie, con autocertificazione del numero dei mandati ricevuti, almeno cinque per ciascuna, negli ultimi 4 anni). L'inserimento nell'elenco è deliberato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, il quale valuta la sussistenza dei predetti requisiti in capo al richiedente. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale sia stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento. XIV - Deontologia professionale e Patrocinio a Spese dello Stato a) L’incarico: accettazione e rinuncia L’iscrizione di un avvocato nelle liste del Patrocinio a Spese dello Stato avviene su istanza del Professionista, che quindi si rende disponibile ad accettare incarichi per assistere e difendere i non abbienti, in procedimenti per i quali i compensi possono essere riconosciuti in misura pari alla metà del Tariffario Professionale Forense. Tale manifestazione di disponibilità comporta anche responsabilità a carico dell’avvocato, il quale, a norma dell’art. 11, comma IV, cod. deontologico, non può rifiutare la nomina o recedere dall’incarico conferitogli dal non abbiente, se non per giustificati motivi. b) La diligenza e la competenza L’avvocato che intenda essere inserito nelle liste del Patrocinio a Spese dello Stato, deve indicare le materie in cui ritiene e dichiara di avere maturato maggiori esperienze e competenze. Il difensore, anche nei confronti dei non abbienti ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato, ha l’obbligo di assicurare la qualità della prestazione professionale che dovrà svolgere con coscienza e diligenza, a norma dell’art. 12 Cod. Deontologico Forense. c) Il dovere di informazione A norma dell’art. 27 Cod. Deo. For., “l’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni (art. 76, DPR 115/2002), all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato”. Corre obbligo all’Avvocato, di informare la parte che: a) la falsa attestazione riguardo alle condizioni reddituali, costituisce reato punibile ai sensi dell’art. 125 DPR 115/2002, b) che i requisiti devono sussistere sia all’inizio, sia in corso del giudizio, c) qualora vengano falsamente attestati la sussistenza o il mantenimento delle condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, consegue, con efficacia retroattiva, la revoca del beneficio (art. 136 DPR 115/2002) ed il recupero, a carico del responsabile, delle eventuali somme corrisposte dallo Stato. d) Il divieto di percepire compensi L’art. 85 DPR 115/2002 e l’art. 29 Cod. Deo. For., fanno espresso divieto all’avvocato che difenda una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di chiedere o percepire, dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalle norme che regolano il patrocinio a spese dello Stato, pena la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno. Quanto ai compensi relativi all’attività stragiudiziale, la sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha precisato con sentenza del 23 novembre 2011, n. 24723, che “il patrocinio a spese dello Stato riguarda esclusivamente la difesa in giudizio non potendo coprire anche l’attività stragiudiziale che non sia direttamente collegata allo stesso giudizio”. Il patrocinio a spese dello Stato, pertanto, non copre anche l’attività stragiudiziale a meno che questa non sia direttamente collegata alla difesa in giudizio. A questo proposito, vanno considerate giudiziali e quindi sottoposte a patrocinio a spese dello Stato, anche tutte quelle attività stragiudiziali che, essendo strettamente dipendenti dal mandato della difesa, vanno qualificate come strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio. Il rapporto che lega la parte all’avvocato col patrocinio a spese dello Stato segue le regole generali ed è pertanto basato sulla fiducia reciproca. Pertanto, se viene meno questo vincolo, ciascuna delle due parti, cliente o legale, può sempre recedere dal mandato e non è dovuto preavviso.
LINEE GUIDA Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato in ambito civile Per agevolare la compilazione e la successiva deliberazione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ferme le fondamentali indicazioni del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, vengono di seguito indicate le linee guida a cui attenersi. Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato Al momento della proposizione dell’istanza, occorre inviare telematicamente (tramite il sistema Riconosco ed utilizzando il modello editabile in uso sulla piattaforma) la domanda di ammissione al beneficio, debitamente sottoscritta in originale dal richiedente e autenticata anche con firma digitale dal difensore, allegando i seguenti documenti della parte istante: 1) Copia documento d’identità del richiedente; 2) Copia codice fiscale del richiedente; 3) Autocertificazione del richiedente (art. 79 lett. c) DPR 115/02), ai sensi degli artt. 46, comma 1, lett. o) e 47 del DPR n. 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76, riguardo ai propri redditi ed a quelli delle persone conviventi (Anche per l’istante cittadino straniero non appartenente all’Unione europea, per i redditi prodotti all’estero). 4) Autocertificazione della data di iscrizione e di permanenza del difensore nell’elenco predisposto ex art. 81 DPR n. 115/02, per gli Avvocati di altro Foro. Deroghe al principio del cumulo dei redditi dell’istante con quelli del coniuge e conviventi 1) In caso di conflitto tra gli interessi dell’istante e quelli di coniuge/familiari conviventi tra i quali rientrano anche il procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto per questi ultimi procedimenti l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 31 del 19.01.2022, ha chiarito che se il nucleo familiare percepisce il reddito di cittadinanza,si considera solo la quota che spetta al singolo coniuge – es. se composto da 2 persone, ha un suo peso solo il 50% del RdC ); 2) Nel caso che oggetto della causa per la quale viene chiesta l’ammissione al patrocinio riguardi i “diritti della personalità”. 2 I redditi da indicare nell’istanza 1) Il D.P.R. n. 115/2002, art. 76, comma 1, nel disciplinare le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio, fa riferimento al reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale) risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore nei valori attuali, ad euro 11.746,68. Per ultima dichiarazione deve intendersi quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, quindi si fa riferimento all’anno precedente la presentazione dell’istanza o, eccezionalmente, a due anni prima, qualora i dati reddituali dell’anno precedente non fossero ancora disponibili. (Es.: se si presenta l’istanza il 10 dicembre 2021 ed il termine per il deposito della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche è fissato al 30 settembre 2021, si deve considerare il reddito prodotto nel 2020 e dichiarato nel 2021. Invece se si presenta l’istanza il 10 febbraio 2022, si deve autocertificare non solo il reddito prodotto nel 2020 – ultima dichiarazione 2021‐ma anche il reddito del 2021 ‐da dichiarare nel 2022‐). Se l’istante convive con altri familiari ( anche more uxorio) il reddito è costituito dalla somma di quanto percepito nello stesso anno da ogni familiare convivente al momento della presentazione della domanda di ammissione al GP. La convivenza non è interrotta dalla detenzione in carcere o dal soggiorno in comunità terapeutiche. 2) Ai sensi dell’art. 16, comma 3, D.P.R. n. 115/2002, ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (Reddito di Cittadinanza, sussidi sociali, assegni di invalidità, ecc.) 3) Ai sensi dell’art. 79, lett. d), D.P.R. n. 115/2002, è obbligo per la parte ammessa al Patrocinio al Spese dello Stato di comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno decorrente dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione reddituale. 3 La delibera di ammissione al patrocinio La delibera di ammissione al G.P. deve essere indicata nel primo atto di costituzione (o nell’atto introduttivo) e depositata unitamente all’istanza gratuito patrocinio nel fascicolo del procedimento a cui si riferisce. Nel caso in cui si abbia l’urgenza di costituirsi in giudizio ovvero di incardinarlo in tempo antecedente all’avvenuta ammissione da parte del competente Consiglio dell’Ordine, sarà sufficiente produrre agli atti la pec ricevuta successivamente all’inoltro dell’istanza. Non appena comunicata la delibera, la stessa dovrà essere tempestivamente inoltrata al SICID attraverso PCT, ad ogni modo prima della definizione del procedimento giudiziario. Se l’ammissione al G.P. sopravviene nel corso della lite, è necessario che ciò sia dedotto e documentato tempestivamente, sempre entro la definizione del procedimento. Istanza di liquidazione onorari Dal 28 dicembre 2021 è operativa la nuova piattaforma SIAMM per presentare le istanze di liquidazione del gratuito patrocinio, che andrà a sostituire la precedente, sempre raggiungibile al link https://lsg.giustizia.it. Alla stessa si può accedere esclusivamente tramite SPID o CNS (con chiavetta di firma digitale), pertanto non è più previsto l’uso di username e password. Al primo accesso l’utente deve completare la registrazione (con i propri dati bancari e fiscali). Prima di compilare l’istanza online sul SIAMM, occorre creare un unico pdf contenete: istanza di liquidazione, nota spese e copia ammissione al G.P., da caricare necessariamente sul sistema SIAMM, altrimenti il pulsante “Salva e invia” rimarrà disabilitato. Il sistema consente di eliminare o modificare un’istanza esclusivamente se questa si trova nello stato IN BOZZA (istanza registrata ma non ancora inviata all’ufficio giudiziario destinatario). L’istanza inviata all’Ufficio competente, potrà essere stampata, in fase di visualizzazione del dettaglio dell’istanza tra quelle “in attesa” (logo pdf azzurro). La piattaforma consente di monitorare attraverso il sistema tutto il suo ciclo di vita, dalla presa in carico ai provvedimenti emessi, fino al pagamento e alla conclusione della stessa. Infine, come da indicazioni della Dirigente amministrativa del 19.10.2020 (PDG sistemi informativi Ministero Giustizia del 06.10.2020), per il CIVILE: l’istanza di liquidazione dovrà essere inserita dal 4 difensore prima nel sistema SIAMM per ottenere il numero identificativo, tale numero dovrà essere riportato sull’istanza cartacea che previa scansione verrà comunque inoltrata al SICID attraverso PCT. Per ulteriori approfondimenti, consultare Il nuovo manuale SIAMM utente al seguente link https://lsg.giustizia.it/assets/docs/manuale_utente_istanzaweb_v.1.2.pdf Risarcimenti ex lege Pinto Tramite il nuovo portale, dal 1 gennaio2022, sarà possibile effettuare in via telematica la trasmissione della dichiarazione e della documentazione prevista dall’art. 5 sexies della Legge Pinto necessaria per ricevere il pagamento delle somme liquidate secondo tale legge. Il manuale SIAMM utente per le istanze web‐Pinto: https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Manuale_utente_IstanzaWebPinto_v.1_0.pdf<< Nuova casella di testo >>
SENTENZE IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Cassazione SS.UU. n.8561/2021:
Compatibilità fra ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed istanza di distrazione delle spese ex art.93 c.p.c.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.8561/2021, hanno risolto il contrasto nato nella giurispudenza sulla istanza di distrazione delle spese nell'ambito dei processi con ammissione al patrocinio a spese dello Stato affermando la compatibilità fra i due istituti ed escludendo che l’istanza di distrazione delle spese ex art.93 c.p.c. possa costituire rinuncia implicita al beneficio e comportare la revoca del beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvidenza posta a garanzia dell’effettività del diritto di difesa di cui all’art.24 Costituzione per la parte che vi sia ammessa.
Per le Sezioni Unite l’eventuale richiesta di distrazione delle spese, che è esercizio di un diritto proprio del difensore, non può avere effetto paralizzante sul beneficio del patrocinio a spese dello Stato: l’istanza di distrazione non può riferirsi direttamente alla parte, non rientrando nei poteri del difensore ex art.84 c.p.c. quello di disporre del beneficio, con conseguente impossibilità di ritenere sussistente una rinuncia implicita della parte.
Si deve escludere che la parte sia ammessa al beneficio per il tramite del suo difensore, in quanto chiamata ad esercitare un proprio diritto soggettivo, come “si desume dalla circostanza che ove vi sia revoca o rinuncia del difensore al mandato, il patrocinio a spese dello Stato permane e il nuovo difensore non è tenuto a presentare in nome proprio o del non abbiente alcuna ulteriore istanza di ammissione”.