Lo Studio Legale Chiarazzo (con sedi in Barletta e Bari) è autorizzato al patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio).
Per appuntamenti contattare l'Avvocato Ruggiero Alessandro Chiarazzo al n. 3282636369.
Nel gratuito patrocinio spetta allo Stato pagare sia la parcella dell'avvocato sia i costi amministrativi legati al processo. In caso di vittoria del soggetto ammesso al gratuito patrocinio, lo Stato recupera le spese addebitandole alla parte sconfitta.
Il gratuito patrocinio garantisce il diritto di difesa, quindi di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste, il cui onorario sia a carico dello Stato, in capo a persone che:
E’ ammesso per:
- i processi civili
- i processi penali
- i processi tributari
- processi amministrativi.
Lo Studio Legale Chiarazzo, con sede a Barletta, garantisce la difesa con il gratuito patrocinio.
Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.
Chi può essere ammesso
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, il Decreto del ministero della Giustizia del 23 luglio 2020 (testo in calce) di adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - gratuito patrocinio.
È utile premettere che il patrocinio a spese dello Stato è un particolare istituto che consiste nel riconoscimento dell’assistenza legale gratuita, a carico dello Stato, a favore dei non abbienti che intendano promuovere un giudizio o difendersi e il cui reddito annuo non supera una certa soglia.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore
a € 11.746,48 (d.m. 23 luglio 2020 in GU n. 24 del 30 gennaio 2021). Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, se l'interessato convive con il coniuge,
l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con
quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. Inoltre, l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese (v. Cass. Civ. n. 10053 del 2012).
Esclusione dal patrocinio in ambito civile
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. E’ però ammessa la prova contraria (Corte Cost., sentenza n. 139 del 2010).
Casi particolari
In alcuni casi, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è semplificata. Si segnalano, in particolare, le seguenti ipotesi:
Dove si presenta la domanda
Lo Studio Legale Chiarazzo (con sede a Barletta) provvederà a depositare l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
Come si presenta la domanda
Lo Studio provvede alla presentazione della domanda, l'avvocato Chiarazzo autentica la firma di chi sottoscrive la domanda.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda
Se il Consiglio dell’Ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.
Cosa si può fare se la domanda non viene accolta
L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.
(fonte: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.page)
L'avvocato Ruggiero Alessandro Chiarazzo è autorizzato al patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio) e riceve presso lo studio in Barletta.
Per appuntamenti contattare l'Avvocato Ruggiero Alessandro Chiarazzo al n. 3282636369.
SENTENZE IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Cassazione SS.UU. n.8561/2021:
Compatibilità fra ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed istanza di distrazione delle spese ex art.93 c.p.c.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.8561/2021, hanno risolto il contrasto nato nella giurispudenza sulla istanza di distrazione delle spese nell'ambito dei processi con ammissione al patrocinio a spese dello Stato affermando la compatibilità fra i due istituti ed escludendo che l’istanza di distrazione delle spese ex art.93 c.p.c. possa costituire rinuncia implicita al beneficio e comportare la revoca del beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvidenza posta a garanzia dell’effettività del diritto di difesa di cui all’art.24 Costituzione per la parte che vi sia ammessa.
Per le Sezioni Unite l’eventuale richiesta di distrazione delle spese, che è esercizio di un diritto proprio del difensore, non può avere effetto paralizzante sul beneficio del patrocinio a spese dello Stato: l’istanza di distrazione non può riferirsi direttamente alla parte, non rientrando nei poteri del difensore ex art.84 c.p.c. quello di disporre del beneficio, con conseguente impossibilità di ritenere sussistente una rinuncia implicita della parte.
Si deve escludere che la parte sia ammessa al beneficio per il tramite del suo difensore, in quanto chiamata ad esercitare un proprio diritto soggettivo, come “si desume dalla circostanza che ove vi sia revoca o rinuncia del difensore al mandato, il patrocinio a spese dello Stato permane e il nuovo difensore non è tenuto a presentare in nome proprio o del non abbiente alcuna ulteriore istanza di ammissione”.