PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: SENTENZE

Cassazione SS.UU. n.8561/2021:

Compatibilità fra ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed istanza di distrazione delle spese ex art.93 c.p.c.

 

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.8561/2021,  hanno risolto il contrasto nato nella giurispudenza sulla istanza di distrazione delle spese nell'ambito dei processi con ammissione al patrocinio a spese dello Stato affermando la compatibilità fra i due istituti ed escludendo che l’istanza di distrazione delle spese ex art.93 c.p.c. possa costituire rinuncia implicita al beneficio e comportare la revoca del beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvidenza posta a garanzia dell’effettività del diritto di difesa di cui all’art.24 Costituzione per la parte che vi sia ammessa.

Per le Sezioni Unite l’eventuale richiesta di distrazione delle spese, che è esercizio di un diritto proprio del difensore, non può avere effetto paralizzante sul beneficio del patrocinio a spese dello Stato: l’istanza di distrazione non può riferirsi direttamente alla parte, non rientrando nei poteri del difensore ex art.84 c.p.c. quello di disporre del beneficio, con conseguente impossibilità di ritenere sussistente una rinuncia implicita della parte.

Si deve escludere che la parte sia ammessa al beneficio per il tramite del suo difensore, in quanto chiamata ad esercitare un proprio diritto soggettivo, come “si desume dalla circostanza che ove vi sia revoca o rinuncia del difensore al mandato, il patrocinio a spese dello Stato permane e il nuovo difensore non è tenuto a presentare in nome proprio o del non abbiente alcuna ulteriore  istanza di ammissione”.

 

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Cass. pen., Sez. Unite, Sentenza, 19/12/2019, n. 14723 (rv. 278871-01)

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002. (Annulla con rinvio, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 08/01/2019)

 

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