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Studio Legale Chiarazzo

Aggiornamento · Sezioni Unite 24825/2026

Fideiussioni ABI: cosa cambia con le Sezioni Unite n. 24825/2026

Prova dell’intesa anticoncorrenziale, fideiussioni specifiche e clausola a prima richiesta: i controlli da svolgere prima di contestare una garanzia bancaria.

A cura dell’Avv. Ruggiero Alessandro Chiarazzo · pubblicato il

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Il punto della decisione del 28 agosto 2026

La sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026 delle Sezioni Unite civili affronta le garanzie che riproducono le clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d’Italia nel 2005. La decisione nasce da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa e chiarisce il rilievo della prova antitrust per le fideiussioni specifiche e per quelle stipulate fuori dal periodo oggetto dell’accertamento amministrativo.

Per chi ha ricevuto una richiesta di pagamento, un decreto ingiuntivo o un precetto, la presenza di clausole ABI è un punto da esaminare insieme al resto del contratto. La decisione richiede un’analisi del modello utilizzato, della data della garanzia e della documentazione disponibile: la nullità non può essere data per acquisita dal solo confronto testuale.

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Clausole e periodo dell’accertamento

Le clausole considerate riguardano la reviviscenza, la sopravvivenza della garanzia e la deroga ai termini dell’art. 1957 c.c. Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 costituisce il riferimento dell’accertamento, relativo allo schema di fideiussione omnibus nel periodo 2002–2005.

La distinzione tra fideiussione omnibus e garanzia per una specifica operazione, insieme alla collocazione temporale del contratto, incide quindi sulla costruzione della contestazione e sulla prova del collegamento con l’intesa restrittiva.

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Fideiussioni specifiche o stipulate fuori dal 2002–2005

Le Sezioni Unite richiedono al giudice di accertare la corrispondenza del modello negoziale a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza. Per le fattispecie oltre il perimetro oggettivo o temporale dell’accertamento amministrativo, il provvedimento del 2005 è un elemento probatorio che, da solo, non è sufficiente.

Questo non esclude in astratto una contestazione della garanzia: impone di individuare e provare il nesso rilevante nel caso concreto. Occorre esaminare il contenuto del contratto, le condizioni predisposte dall’intermediario e gli ulteriori elementi utilizzabili, senza estendere automaticamente l’accertamento del 2005 a ogni rapporto.

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Art. 1957 c.c. e pagamento a prima richiesta

Un altro punto riguarda il rapporto tra la nullità della deroga all’art. 1957 c.c. e una distinta clausola di pagamento a prima richiesta. La Corte ha affermato che, in presenza di quest’ultima, il creditore può evitare la decadenza anche mediante una richiesta stragiudiziale inviata al garante entro i termini dell’articolo, pur se la clausola di esenzione dai termini sia stata dichiarata nulla per ragioni antitrust.

La difesa deve quindi ricostruire scadenza dell’obbligazione, testo delle clausole, richieste di pagamento e relative date. Non è sufficiente verificare soltanto quando la banca o la cessionaria abbiano iniziato il giudizio. Le comunicazioni effettivamente inviate e la loro riferibilità alla garanzia assumono rilievo nell’analisi.

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Documenti da raccogliere prima di contestare la garanzia

La nullità delle clausole, i suoi effetti sul contratto e le ulteriori difese richiedono valutazioni distinte. Un atto notificato va sottoposto tempestivamente al difensore per verificare i termini e l’eventuale necessità di chiedere una sospensione.

  • Testo integrale della fideiussione, condizioni generali, eventuali modifiche e data di sottoscrizione.
  • Contratto o rapporti garantiti, documenti sulle scadenze e sull’eventuale decadenza dal beneficio del termine.
  • Richieste di pagamento, diffide e comunicazioni, con PEC, raccomandate e ricevute disponibili.
  • Decreto ingiuntivo, precetto o altri atti notificati, indicando la data di ricezione.
  • Documentazione delle eventuali cessioni del credito e del soggetto che chiede il pagamento.
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Assistenza al fideiussore da Barletta a tutta Italia

Lo Studio Legale Chiarazzo esamina garanzie e richieste di pagamento per privati, professionisti e imprese di Barletta, Andria, Trani e dell’intera BAT, con assistenza anche in tutta Italia. Si concordano colloquio, trasmissione dei documenti e preventivo sulla base dell’attività richiesta.

L’obiettivo dell’esame è individuare difese sostenibili, documenti mancanti e iniziative utili al singolo rapporto. Le informazioni di questo articolo costituiscono orientamento generale e non anticipano l’esito di una controversia.

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