Cass. civ., sez. I, ord. 30 aprile 2021, n. 11486
L’ordinanza ha rimesso alle Sezioni Unite la questione dell’applicabilità alle fideiussioni bancarie predisposte secondo le condizioni uniformi ABI della nullità dei contratti stipulati in conformità di intese restrittive della concorrenza.
I temi trattati comprendono le clausole di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c., la sopravvivenza della garanzia, la prova dell’intesa anticoncorrenziale, la nullità parziale o totale e il rapporto tra contratto a valle e intesa a monte.
Tribunale di Alessandria, n. 1782/2014
La pronuncia esamina una fideiussione omnibus e l’eccezione di decadenza della banca ai sensi dell’art. 1957 c.c. dopo il fallimento del garantito.
È stata ritenuta inefficace una clausola in assenza di prova della specifica trattativa con il consumatore, con revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda subordinata. La decisione affronta inoltre forma scritta, interessi, commissioni di massimo scoperto, usura e anatocismo.
Profili di tutela
- Verifica delle clausole uniformi ABI e della loro concreta applicazione.
- Esame dell’eventuale nullità, inefficacia o decadenza della garanzia.
- Valutazione dei rapporti sottostanti: conto corrente, mutuo, affidamenti, interessi e commissioni.
