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Studio Legale Chiarazzo

Sentenze · Cessione del credito

Cessione di crediti in blocco

La titolarità del credito azionato deve essere dimostrata in modo specifico.

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Prova della cessione del credito

Il Tribunale di Frosinone ha ribadito che la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare la titolarità di uno specifico credito ceduto: in caso di contestazione, il cessionario deve produrre documentazione idonea a provare l’inclusione del credito nell’operazione.

Sono inoltre richiamati l’ordinanza del Tribunale di Matera del 5 novembre 2024 e la sentenza del Tribunale di Napoli n. 14/2023.

  • La pubblicazione ex art. 58 TUB ha funzione pubblicitaria e non prova, da sola, il perfezionamento della cessione.
  • Il contratto di cessione deve consentire di identificare i crediti ceduti e la loro determinabilità.
  • In caso di cessioni plurime, la prova va fornita per ogni passaggio della catena traslativa.
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