Prova della cessione del credito
Il Tribunale di Frosinone ha ribadito che la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare la titolarità di uno specifico credito ceduto: in caso di contestazione, il cessionario deve produrre documentazione idonea a provare l’inclusione del credito nell’operazione.
Sono inoltre richiamati l’ordinanza del Tribunale di Matera del 5 novembre 2024 e la sentenza del Tribunale di Napoli n. 14/2023.
- La pubblicazione ex art. 58 TUB ha funzione pubblicitaria e non prova, da sola, il perfezionamento della cessione.
- Il contratto di cessione deve consentire di identificare i crediti ceduti e la loro determinabilità.
- In caso di cessioni plurime, la prova va fornita per ogni passaggio della catena traslativa.
