Ambito e finalità
Il patrocinio a spese dello Stato consente alla persona non abbiente di essere assistita in giudizio, sia per agire sia per difendersi, quando la pretesa non risulti manifestamente infondata. Opera nei processi civili, penali, tributari e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione, comprese separazioni consensuali e divorzi congiunti.
Nelle cause di famiglia in conflitto con i componenti del nucleo convivente può rilevare il solo reddito personale. La guida comprende inoltre le tutele previste per i minori non accompagnati e per le vittime di reati familiari nei casi stabiliti dalla legge.
Domanda e provvedimenti
La domanda in carta semplice indica la richiesta di ammissione, le generalità e i codici fiscali del richiedente e del nucleo, l’attestazione dei redditi dell’anno precedente, l’impegno a comunicare le variazioni, i dati della controparte e le ragioni di fatto e di diritto con le prove disponibili.
Il deposito avviene presso il Consiglio dell’Ordine competente in relazione al giudice della causa, al giudice competente per il merito o, nei ricorsi, al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Dopo rigetto o inammissibilità, la richiesta può essere proposta al magistrato competente.
- Dichiarazione reddituale e nucleo familiare convivente.
- Documenti di identità, fiscali e atti del procedimento.
- Prove a sostegno della domanda.
- Eventuali dichiarazioni consolari per i richiedenti stranieri nei casi previsti.
Verifica del caso concreto
Soglie reddituali, documenti e tempi possono cambiare. Lo Studio verifica sempre requisiti, competenza e documentazione sul caso concreto, prima del deposito.
