Contatta lo Studio Legale Chiarazzo per informazioni sul patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio. 

Lo Studio opera anche presso i Tribunali di Trani, Bari e Foggia.

Patrocinio a spese dello Stato - Gratuito Patrocinio a Barletta, Andria e Trani 

SEPARAZIONE - DIVORZIO

Tribunale di Trani, di Bari e di Foggia 

Contatta lo studio per la tua SEPARAZIONE o DIVORZIO a spese dello Stato.

Per appuntamenti contattare l'Avvocato Ruggiero Alessandro Chiarazzo al n. 3282636369

Il nuovo limite di reddito per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato è stato elevato a € 12.838,01, in virtù di un aumento del costo della vita rilevato dall’Istat nel biennio 1° luglio 2020-30 giugno 2022 pari al 9,4%.

 Nel gratuito patrocinio spetta allo Stato pagare sia la parcella dell'avvocato sia i costi amministrativi legati al processo.

Nelle cause di separazione e divorzio si tiene conto del solo reddito personale perchè sono processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato, detto gratuito patrocinio, opera nell’ambito del processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione. 

 

Lo Studio Legale Chiarazzo è autorizzato al patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio). 

 

Per appuntamenti contattare l'Avvocato Ruggiero Alessandro Chiarazzo al n. 3282636369.

 

Nel gratuito patrocinio spetta allo Stato pagare sia la parcella dell'avvocato sia i costi amministrativi legati al processo. In caso di vittoria del soggetto ammesso al gratuito patrocinio, lo Stato recupera le spese addebitandole alla parte sconfitta.

Il gratuito patrocinio garantisce il diritto di difesa, quindi di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste, il cui onorario sia a carico dello Stato, in capo a persone che:

  1. non abbiano mezzi adeguati;
  2. si trovano in condizioni economiche precarie;
  3. non possano provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali. 

E’ ammesso per:

- i processi civili
- i processi penali
- i processi tributari
- processi amministrativi.

 

Lo Studio Legale Chiarazzo, con sede a Barletta, garantisce la difesa con il gratuito patrocinio.

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

 

Chi può essere ammesso

 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, il Decreto del ministero della Giustizia del 23 luglio 2020 (testo in calce) di adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - gratuito patrocinio.

È utile premettere che il patrocinio a spese dello Stato è un particolare istituto che consiste nel riconoscimento dell’assistenza legale gratuita, a carico dello Stato, a favore dei non abbienti che intendano promuovere un giudizio o difendersi e il cui reddito annuo non supera una certa soglia.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01. Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, se l'interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
  • gli apolidi
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. Inoltre, l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese (v. Cass. Civ. n. 10053 del 2012).

 

Esclusione dal patrocinio in ambito civile

Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. E’ però ammessa la prova contraria (Corte Cost., sentenza n. 139 del 2010).

 

Casi particolari

In alcuni casi, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è semplificata. Si segnalano, in particolare, le seguenti ipotesi:

  1. la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla Legge.
  2. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
  3. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

 

Dove si presenta la domanda

Lo Studio Legale Chiarazzo (con sede a Barletta) provvederà a depositare l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

 

Come si presenta la domanda

Lo Studio provvede alla presentazione della domanda, l'avvocato Chiarazzo autentica la firma di chi sottoscrive la domanda. 

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio
  • se trattasi di causa già pendente
  • la data della prossima udienza
  • generalità e residenza della controparte
  • ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
  • prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

 

Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda

  • valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità,
  • emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:
    • accoglimento della domanda
    • non ammissibilità della domanda
    • rigetto della domanda
  • trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Se il Consiglio dell’Ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

 

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta

L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

(Fonte:https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.page)

 

Gratuito patrocinio: il nuovo limite di reddito per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato è stato elevato a € 12.838,01, in virtù di un aumento del costo della vita rilevato dall’Istat nel biennio 1° luglio 2020-30 giugno 2022 pari al 9,4%.i

L'avvocato Ruggiero Alessandro Chiarazzo è autorizzato al patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio) e riceve presso lo studio in Barletta.

 

Per appuntamenti contattare l'Avvocato Ruggiero Alessandro Chiarazzo al n. 3282636369.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE REDDITUALE
(art. 76 e 79 D.P.R. n. 115/2002, art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________(_____) il _____/_____/_________
residente a __________________________________(____)via____________________________
domiciliato/a ________________________________(____)via____________________________
codice fiscale
cittadinanza_____________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, la sussistenza delle condizioni di reddito previste dalla legge per
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come risultante dall’ultima dichiarazione, secondo le
modalità indicate nell'art. 76 del D.P.R. n. 115/02.
° di essere titolare di un reddito personale per l’anno____________ di € ____________________
Le Linee Guida pubblicate dal Tribunale di Trani in data 09.01.2024 dispongono:
Deve tenersi conto dei redditi risultanti nell’ultima dichiarazione depositata, che può, dunque, fare riferimento anche a
due anni di imposta precedenti l’istanza (es. istanza di ammissione depositata a gennaio 2023, con ultima
dichiarazione dei redditi depositata 2022, relativa al periodo di imposta 2021), nonché al reddito, comunque, percepito
nell’anno precedente il deposito della istanza (nell’esempio fatto redditi percepiti nel 2022).
Il Consiglio dell’Ordine ritiene di aderire al diverso orientamento granitico della Cassazione secondo cui ai fini
dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, “l’ultima dichiarazione” cui si riferisce l’art. 76 D.P.R. n. 115/2002,
“è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell’istanza, l’obbligo di presentazione della dichiarazione
dei redditi”.
Tale interpretazione risponde a criteri di certezza in ordine al reddito di riferimento, all’atto della proposizione della
domanda. La considerazione ai redditi successivi è soltanto criterio integrativo a cui si può ricorrere sia per negare il
beneficio, “qualora emerga aliunde, un tenore di vita tale da consentire all’istante, di sostenere gli esborsi necessari per
l’esercizio del diritto di difesa, sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite
legale sia messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto” (Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 4.5.23
n. 32687; Cass. pen., Sez. IV 5.2.10 n. 7710; 14.10.14 n. 46382; 17.1.20 n. 15694; Cass. pen., Sez. IV n. 21313/2022).
Si raccomanda di integrare la dichiarazione reddituale entro 30 giorni dalla maturazione del termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi.
° che il proprio NUCLEO FAMILIARE convivente è composto, oltre che dal/dalla sottoscritto/a, dalle
seguenti persone con i seguenti redditi:
1)_______________________________________nato/a a_____________________il ____________
parentela_________________________________C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
reddito personale anno ______________€________________________
2)_______________________________________nato/a a_____________________il ____________
parentela_________________________________C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
reddito personale anno______________€___________________________
3)_______________________________________nato/a a_____________________il ____________
parentela_________________________________C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
reddito personale anno_______________€___________________________
4)_______________________________________nato/a a_____________________il ____________
parentela_________________________________C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
reddito personale anno_______________€___________________________
5)_______________________________________nato/a a_____________________il ____________
parentela_________________________________C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
reddito personale anno_______________€___________________________
6)_______________________________________nato/a a_____________________il ____________
parentela_________________________________C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
reddito personale anno_______________€___________________________
° che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, dal computo del reddito complessivo deve essere
escluso il reddito dei seguenti familiari conviventi ______________________________________
_______________________________________________________________________________
per i seguenti motivi:
o si tratta di una causa avente ad oggetto diritti della personalità;
o gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare
con lui convivente, per il seguente motivo: __________________________________________
_____________________________________________________________________________
PER I CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, DPR 115/2002
DICHIARA
1) di non poter presentare la certificazione prevista dall’art. 79, co. 2, DPR n 115/2002, in
quanto:
 E’titolare di protezione internazionale o ne ha chiesto il riconoscimento (si allega documentazione);
 Il Consolato ha dichiarato in forma scritta di non poter emettere la certificazione (si allega docum.);
 La richiesta di certificazione al Consolato, trascorsi 15 giorni, non ha ottenuto riscontro (si allega copia
della pec di richiesta).
2) di aver percepito nel proprio Paese di origine, nell’anno ________un reddito pari ad € _____
Pertanto il REDDITO COMPLESSIVO (personale e dei componenti il nucleo familiare) da
computare ai fini della presente istanza ammonta
per l’anno_________________ ad €___________________________
___________________ lì_______________
In fede_________________________________

 

TRIBUNALE DI TRANI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO LINEE GUIDA

Abstract: le presenti linee guida hanno lo scopo di favorire la diffusione tra tutti i magistrati del Tribunale di Trani, investiti nei diversi settori di specifica competenza, e del Foro, in materia di liquidazione dei compensi in favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità su alcune delle questioni più ricorrenti, anche al fine di ridurre i tempi di definizione delle procedure di liquidazione, specie di quelle pendenti da lungo tempo, e di favorire orientamenti comuni all’interno del Tribunale, pur nel rispetto dell’autonomia del singolo magistrato. Premessa L’ordinamento italiano riconosce e garantisce il diritto al patrocinio gratuito a spese dello Stato come diritto fondamentale della persona. L’art. 24 della Costituzione, infatti, definisce il diritto alla difesa come diritto inviolabile dell’individuo e afferma che «Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione», sia negli affari contenziosi sia in quelli di volontaria giurisdizione, anche nelle ipotesi in cui la difesa tecnica non è prevista dalla legge come obbligatoria. In questi termini, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15175 del 4.6.2019: “La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione e anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria. Tale conclusione, oltre a discendere dalla lettera degli artt. 74 e 75 del d.p.r. n. 115 del 2002 - che dettano le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, assicurano la difesa alle 2 persone non abbienti non solo «nel processo civile», ma anche «negli affari di volontaria giurisdizione», sempre che l’interessato «debba o possa essere assistito da un difensore» - appare coerente con la finalità dell’istituto che, in adempimento del disposto di cui all’art. 24, comma 3, Cost., è volto ad assicurare alle persone non abbienti l’accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole e in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari”. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato trova applicazione, quindi, anche nelle ipotesi in cui non è necessaria la difesa tecnica, con tutto ciò che ne consegue in termini di ammissibilità delle istante di liquidazione proposte con riferimento a tali fattispecie. È opportuno segnalare, inoltre, che - ai sensi dell’art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 149/2022) l’atto di citazione deve contenere l’avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; - ai sensi dell’art. 473 bis 14 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 149/2022), nel decreto di fissazione della udienza di prima comparizione delle parti nel giudizi contenziosi in materia di famiglia e persone il convenuto deve essere informato che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Limiti oggettivi e soggettivi del patrocinio a spese dello Stato Com’è noto, la normativa del patrocinio a spese dello Stato è contenuta nel Testo Unico in materia di spese di giustizia, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte III, articoli 74-145, disciplina la materia. Per godere del beneficio la parte non può essere assistita da più di un difensore. In questi termini Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5639 del 21.02.2022: 3 “Il principio secondo cui l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa quando il richiedente sia assistito da più di un difensore, sancito dall’art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002 per il processo penale, in quanto generale, opera anche nel processo civile, trovando fondamento nell’esigenza di assicurare, anche ai non abbienti, l’effettiva possibilità di esercitare il diritto di azione e difesa in giudizio, la quale è soddisfatta quando sia garantito il livello essenziale di difesa, dovendosi contemperare l’interesse individuale della parte ammessa al beneficio con quello collettivo al contenimento della spesa occorrente per l’assicurazione di quest’ultimo a tutti gli aventi diritto”. In termini analoghi anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1736 del 27.01.2020, secondo cui nel processo civile “l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore, così come, ove tale ammissione sia stata già concessa, i suoi effetti cessano dal momento in cui il beneficiario nomina un secondo difensore di fiducia” Sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. Così sul tema, Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. n. 24109 del 27.09.2019: “È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008, nella versione attualmente vigente, atteso che l’ordinamento assicura ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, ma non in relazione a domande manifestamente infondate, sicché deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede, del tutto ragionevolmente, stabilire se la manifesta infondatezza vi sia oppure no”. I compensi a carico dell’Erario sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio. In questi termini, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25653 del 13.11.2020: 4 “Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all’Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra risultata vittoriosa”. Condizioni per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato e verifica della relativa persistenza Com’è noto, nei giudizi civili è prevista la ammissione in via anticipata e provvisoria della parte al Patrocinio a spese dello Stato da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (art. 124 d.P.R. 115/2002). Il Tribunale è chiamato a valutare la stessa o in corso di giudizio, nell’ipotesi in cui sopravvengano o siano conosciuti elementi che comportano la revoca del beneficio, ovvero unitamente alla istanza di liquidazione del compenso. Ai sensi dell’art. 136 d.P.R. n. 115/2002 il giudice deve sempre verificare la sussistenza e la permanenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiedendo le integrazioni documentali che ritiene necessarie prima di procedere alla liquidazione, nonché può posticipare l’emanazione del provvedimento di liquidazione all’esito delle verifiche che delega all’Ufficio Finanziario sulle condizioni reddituali dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Al fine di verificare la sussistenza e la persistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato i difensori depositano, unitamente all’istanza di liquidazione: • Istanza di ammissione al beneficio, corredata dai documenti prodotti, e delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ammissione al beneficio; • Nota spese; • Certificazione attestante la persistente scrizione del difensore nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dell’Erario; • Stato di famiglia storico per tutti gli anni di durata del giudizio;

LINEE GUIDA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL GIUDIZIO CIVILE D.P.R. 30.05.2002, n. 115

 

Per agevolare la compilazione e la successiva deliberazione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ferme le fondamentali indicazioni del DPR 115/2002, vengono di seguito indicate le linee guida a cui attenersi. REQUISITI I requisiti fondamentali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono il reddito (art. 76 DPR 115/2002) e la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere (art. 122 DPR 115/2002) che pertanto sarà oggetto di valutazione. “Se il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto” (art. 126 DPR 115/2002). REDDITO Può essere ammesso chi è titolare di un reddito non superiore a € 12.838,01 (DM 10.05.2023 -GU n.130 del 6-6-2023). Le Linee Guida pubblicate dal Tribunale di Trani in data 09.01.2024 dispongono: “Deve tenersi conto dei redditi risultanti nell’ultima dichiarazione depositata, che può, dunque, fare riferimento anche a due anni di imposta precedenti l’istanza (es. istanza di ammissione depositata a gennaio 2023, con ultima dichiarazione dei redditi depositata 2022, relativa al periodo di imposta 2021), nonché al reddito, comunque, percepito nell’anno precedente il deposito della istanza (nell’esempio fatto redditi percepiti nel 2022)”. Il Consiglio dell’Ordine ritiene di aderire al diverso orientamento granitico della Cassazione secondo cui ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, “l’ultima dichiarazione” cui si riferisce l’art. 76 D.P.R. n. 115/2002, “è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell’istanza, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi”. Tale interpretazione risponde a criteri di certezza in ordine al reddito di riferimento, all’atto della proposizione della domanda. La considerazione ai redditi successivi è soltanto criterio integrativo a cui si può ricorrere sia per negare il beneficio, “qualora emerga aliunde, un tenore di vita tale da consentire all’istante, di sostenere gli esborsi necessari per l’esercizio del diritto di difesa, sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto” (Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 4.5.23 n. 32687; Cass. pen., Sez. IV 5.2.10 n. 7710; 14.10.14 n. 46382; 17.1.20 n. 15694; Cass. pen., Sez. IV n. 21313/2022, Cass. pen., Sez. IV n. 4358/2024). Si raccomanda di integrare la dichiarazione reddituale entro 30 giorni dalla maturazione del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Computo del reddito Per stabilire il reddito si deve far riferimento a quello: a) dei componenti del nucleo familiare anagraficamente convivente; b) del familiare detenuto o in comunità, in quanto la convivenza non si ritiene interrotta. Sono esclusi i redditi del familiare convivente in conflitto con l’istante (anche per separazione/divorzio cons.) 2 Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti aventi ad oggetto i diritti della personalità (es. cambio di sesso, identità pers.). Determinazione del reddito Ai fini della determinazione del reddito, si tiene conto anche dei redditi non soggetti a IRPEF e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva. Quindi, devono essere calcolati:  A. REDDITI IMPONIBILI (I redditi da lavoro dipendente/autonomo, redditi d’impresa, redditi di capitale, somme a titolo di arretrati, TFR, pensione anzianità o vecchiaia, pensione di guerra, borse di studio, indennità di disoccupazione, cassa integrazione, redditi di locazioni abitative e commerciali, assegni alimentari, ricavi da vendita di beni immobili, vincite di lotterie e concorsi a premi, ecc.)  B. ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE, a seguito di separazione personale o divorzio.  C. REDDITI ESENTI DA IRPEF (Reddito di cittadinanza/inclusione, pensione di cittadinanza, assegno sociale, pensione di invalidità civile, assegno nucleo familiare/assegno unico figli, prestazioni sociali (assegno di natalità, assegno di maternità, bonus asilo nido, REM, REI, indennità mensile di frequenza, ecc.), assegno di cura e contributo caregiver familiare, diaria per migranti, ecc.  D. ASSEGNI DI MANTENIMENTO DEI FIGLI ricevuti dal genitore obbligato  E. TUTTI GLI INTROITI A CARATTERE OCCASIONALE o NON OCCASIONALE compresi gli aiuti economici resi da terzi, se significativi e non saltuari. Non si deve considerare:  Indennità di accompagnamento a favore degli invalidi (Cass. 27234/20). DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI AMMISSIONE 1) Copia del documento di identità (in corso di validità) del solo richiedente. 2) Copia del Codice Fiscale/Tessera Sanitaria del solo richiedente. 3) Autocertificazione reddituale del richiedente, (art. 79, comma 1, lett. c, DPR 115/2002) redatta utilizzando i modelli aggiornati disponibili sul sito istituzionale del COA di Trani, cliccando qui. 4) Per istanze di cittadini di Stati non U.E., (art. 79, comma 2, DPR 115/2002), per i redditi prodotti all'estero, il cittadino extra U.E. deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. Nel caso in cui sia impossibile reperire la certificazione consolare per comprovati motivi, si può produrre l'autocertificazione su detti redditi, allegando idonea documentazione nei seguenti casi:  l’istante è titolare di protezione internazionale o ne ha chiesto il riconoscimento;  il consolato dichiara in forma scritta di non poter emettere la certificazione;  la richiesta di certificazione al Consolato, trascorsi 15 giorni, non ha ottenuto riscontro. 5) Per i curatori speciali dei minori, allegare il decreto di nomina, con avvertenza di compilare una sola istanza di ammissione, indicando tutti i nominativi dei minori attenzionati nel decreto. LA DELIBERA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO La delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve essere indicata nell’atto introduttivo (o nel primo momento utile) e depositata unitamente all’istanza di gratuito patrocinio con i documenti allegati, nel fascicolo telematico del procedimento cui si riferisce. 3 Comunicazione delle variazioni rilevanti dei limiti di reddito La parte ammessa al beneficio, deve comunicare, fino a che il processo non sia definito, “…le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione” (art. 79, lett. d), DPR 115/02) ART. 125 DPR 115/02 (Sanzioni) 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. 2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d). ISTANZA DI LIQUIDAZIONE ONORARI 1) L’istanza di liquidazione va inviata sulla piattaforma SIAMM (Istanza WEB) raggiungibile cliccando qui, unitamente ad un pdf contenente: copia ammissione al GP, istanza di liquidazione e nota spese. 2) Successivamente, scaricata la ricevuta SIAMM (pdf azzurro), l’istanza di liquidazione si dovrà inoltrare al SICID attraverso PCT, nel fascicolo telematico, allegando la nota spese, la copia di ammissione al GP e la ricevuta SIAMM. Per ulteriori approfondimenti, consultare il nuovo manuale SIAMM cliccando qui. Come ottenere la liquidazione dell’onorario senza attendere gli esiti delle indagini reddituali Le Linee guida del Tribunale di Trani pubblicate il 09.01.2024,sul nuovo sito del Tribunale di Trani cliccando qui, con riferimento alle nuove istanze di liquidazione e, soprattutto, alle vecchie istanze in attesa del decreto di liquidazione, in ragione della pendenza di indagini reddituali, in alternativa offrono al difensore la possibilità di rinnovare la propria istanza, depositando: 1) i documenti come riportati analiticamente nell’ All. “A” delle dette Linee guida del Tribunale:  Istanza di ammissione al beneficio, corredata dai documenti prodotti, e delibera di ammissione al beneficio;  Nota spese;  Certificazione attestante l’iscrizione del difensore nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dell’Erario;  Stato di famiglia storico per tutti gli anni di durata del giudizio;  Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’interessato, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito per tutti gli anni di durata del giudizio con riferimento ai redditi percepiti dall’intero nucleo familiare, ivi compreso il familiare detenuto ed il convivente more uxorio, perché, al fine della verifica del rispetto del limite di legge per godere del beneficio ai sensi dell’art. 76, comma 2, D.P.R. 115/2002, devono essere cumulati i redditi dell’intero nucleo, -salvo in caso di giudizi relativi a diritti della personalità ovvero in caso di conflitto tra interessi del richiedente e quelli degli altri familiari; 4 2) l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS competenti per territorio, sino all’anno di conclusione del procedimento, riferita a tutti i componenti del nucleo convivente, come attestato da apposito stato di famiglia rilasciato dal Comune competente per tutti gli anni del giudizio. Documentazione necessaria a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento Tale documentazione si può ottenere attraverso un CAF di riferimento, muniti di SPID o CIE, oppure inviando una PEC (con allegato mandato) ai seguenti indirizzi: AGENZIA ENTRATE BARI: dp.Bari@pce.agenziaentrate.it INPS: direzione.provinciale.bari@postacert.inps.gov.it direzione.agenzia.molfetta@postacert.inps.gov.it AGENZIA ENTRATE BAT: dp.barlettaandriatrani@pce.agenziaentrate.it INPS: direzione.provinciale.andria@postacert.inps.gov.it direzione.agenzia.barletta@postacert.inps.gov.it direzione.agenzia.trani@postacert.inps.gov.it 5 PATROCINIO STRAGIUDIZIALE PER MEDIAZIONEE NEGOZIAZIONE ASSISTITA Dal 30.06.2023 (D.Lgs. n. 149/2022), alla parte non abbiente, è assicurato il patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di mediazione nei soli casi di cui all'art. 5, co. 1, D. Lgs. 28/2010, e nel procedimento di negoziazione assistita nei soli casi di cui all'art. 3, co. 1, D.L. 132/2014. DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 Art. 5 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 Art. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. COA competente a ricevere l’istanza di ammissione Per le procedure di mediazione è competente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente (che è quello nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia). Per le procedure di negoziazione assistita è competente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il Tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia. Nomina dell’avvocato Chi presenta l’istanza può nominare un avvocato iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell’Ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente (per la mediazione), o del luogo in cui ha sede il Tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia (per la negoziazione assistita). Modalità di presentazione dell’istanza La domanda di ammissione al patrocinio, per l’Ordine degli Avvocati di Trani, si propone attraverso il sistema Riconosco, selezionando come oggetto della causa da iniziare una delle seguenti voci  MEDIAZIONE CIVILE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA OBBLIGATORIA  Negoziazione assistita stragiudiziale come condizione procedibilità e come “Autorità” una delle seguenti voci  Organismo di mediazione circondario TRANI  COA DI TRANI 6 Effetti dell’ammissione L’ammissione anticipata pronunciata dal COA è valida per l’intera durata del procedimento di mediazione o di negoziazione assistita  Per la mediazione, le indennità di cui all’art. 17, commi 3 e 4 (art 15-septies, co 2,D. Lgs. 28/2010), non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio. Art. 17 D. Lgs. 28/2010 Comma 3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori. Comma 4. Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo. Comma 6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero dell’articolo 5-quater, comma 2, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Ipotesi di rigetto della domanda di ammissione Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il COA che ha adottato il provvedimento. Si applica l’art. 99, commi 2, 3 e 4, del DPR n. 115/02. Modalità per ottenere la liquidazione dell’onorario Se la mediazione o la negoziazione assistita ha avuto esito positivo e si è quindi chiusa con un accordo, l’avvocato può chiedere la liquidazione (istanza di conferma - art. 5 D.M. 01.08.23), all'Ordine territorialmente competente, attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero della Giustizia (SIAMM) alla voce: “Istanza patrocinio stragiudiziale” (Applicativo per inviare istanze di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato), cliccando qui. Determinazione del compenso L’istanza di liquidazione, deve essere redatta sulla base dei compensi previsti dall’art. 20, comma 1- bis del D.M. 10.3.2014 n. 55, ridotti della metà (art. 4, co. 1, D.M. 01.08.2023). Allegati all’istanza di liquidazione L’istanza di liquidazione deve essere corredata (art. 5, n.2, let. a) D.M. 01.08.23):  Dalla PARCELLA proforma emessa perle prestazioni svolte, unitamente all’accordo raggiunto e all’ istanza e delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato completa di tutti i documenti allegati (in unico pdf).  Dalla DICHIARAZIONE della parte ammessa al patrocinio in ordine alla permanenza, al momento dell’accordo, delle condizioni reddituali previste dall’articolo 15 -ter del decreto legislativo n.28/2010 e dall’articolo 11-ter del decreto-legge n.132/2014, unitamente alla attestazione dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps, con decorrenza anno di imposta indicato in autocertificazione reddituale (in unico pdf). 7 Verifiche e comunicazioni del COA (art. 6 D.M. 01.08.23)  Il COA ricevuta l’istanza, se accerta la ricorrenza dei requisiti di legge, verificata la completezza della documentazione e la corrispondenza tra il valore dichiarato nell’accordo e il valore del compenso indicato nell’istanza di conferma, appone il visto di congruità, adottando la delibera di congruità e annotandola sulla piattaforma. Con l’annotazione la delibera si intende comunicata al Ministero perché proceda alle verifiche ritenute necessarie. Il COA trasmette copia della parcella vistata anche all’organismo di mediazione.  Il COA, ricevuta l’istanza, se accerta che non ricorrono i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, annotando sulla piattaforma l’esito negativo della domanda. Verifiche e provvedimenti del Ministero (art. 7 D.M. 01.08.23)  Il Ministero se ritiene insussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza;  Il Ministero, se ritiene sussistenti i presupposti della richiesta, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con apposito provvedimento convalida la delibera di congruità e riconosce l’importo spettante all’avvocato, dandone comunicazione all’avvocato e al COA. In questo secondo caso, il Ministero, se effettuate le verifiche ritiene di non convalidare la delibera di congruità, ne dà comunicazione al COA e all’avvocato che, entro 60 giorni da tale comunicazione, può presentare nuova istanza di liquidazione, sempre sul SIAMM. Revoca del COA L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione è comunicata al COA che ha deliberato l’ammissione. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali devono essere comunicate al COA che ha deliberato l’ammissione in via anticipata. Il COA effettuate le verifiche necessarie revoca l’ammissione e ne dà comunicazione (in caso di mediazione anche all’OdM). Contro il provvedimento di revoca, l’interessato può proporre ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il COA che lo ha adottato. Si applica l’art. 99, commi 2, 3 e 4, del DPR n. 115/02. Procedura pagamento del compenso  Qualora l’avvocato abbia optato per il pagamento dell’importo, emette fattura elettronica intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA.  Qualora l’avvocato abbia optato per il riconoscimento del credito di imposta, emette fattura elettronica e può presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno. Sulla piattaforma SIAMM, troveremo anche “Istanza credito d’imposta” (Applicativo per la richiesta del Credito d’imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita).  Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione (art. 9 D.M. 01.08.23) Per ulteriori approfondimenti, consultare il nuovo manuale SIAMM utente cliccando qui. 8 25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA Valore Da € 0,01 a €1.100,00 Da €1.100,01 a €5.200,00 Da €5.200,01 a €26.000,00 Da €26.000,01 a €52.000,00 Da €52.000,01 a €260.00,00 Da €260.000,01 a €520.000,00 Fase della attivazione € 63,00:2 €31,50 € 284,00:2 €142,00 € 441,00:2 € 220,50 € 536,00:2 € 268,00 €1.008,00:2 € 504,00 € 1.370,00:2 € 685,00 Fase di negoziazione €126,00:2 € 63,00 € 567,00:2 € 283,50 € 882,00:2 € 441,00 €1.071,00:2 € 535,50 €2.016,00:2 € 1008,00 € 2.741,00:2 € 1370,50 Conciliazione €246,00:2 € 123,00 €1.106,00:2 € 553,00 €1.720,00:2 € 860,00 €2.088,00:2 € 1044,00 €3.931,00:2 € 1965,50 € 5.343,00:2 € 2671,50 TOTALE € 217,50 € 978,50 € 1521,50 €1847,50 € 3477,50 € 4727,00

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